Euromix s.r.l

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Condizioni generali di contratto


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
IN FAVORE DEL C.D. “CONSUMATORE”
 
1. PREMESSA.
1.1. Il contratto stipulato con la nostra società -Euromix s.r.l.- e le seguenti “Condizioni Generali di Contratto”, che vengono messe a disposizione del contraente con la consegna del relativo ciclostilato, esposte nella nostra sede sita in Parabiago (MI) Viale Lombardia 22, nonché pubblicate sul sito internet all’indirizzo http://www.euromixsrl.it, si conformano alla normativa di legge, prevista dagli artt. 1341 e segg. del Codice Civile nonché alle disposizioni più favorevoli dettate dal c.d. “Codice al Consumo”, in materia di vendita di beni di consumo, a noma del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.    
 
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
2.1. Il contratto si perfeziona a seguito del raggiungimento dell’accordo delle parti -l’appaltatore (Euromix srl) da una parte e il committente (cliente consumatore) dall’altra- sui termini essenziali del contratto -prestazione dell’appaltatore: realizzazione dell’opera e eventuali servizi aggiuntivi (trasporto e posa in opera); prestazione del committente: pagamento del prezzo/corrispettivo concordato- a mezzo sottoscrizione del testo contrattuale (da valersi, quindi, quale ordine + conferma d’ordine).
2.2. Ove le trattative e la conclusione del contratto avvengano a distanza, con l’utilizzo del fax (solo mezzo di comunicazione e/o trasmissione dati ritenuto efficace e/o valido dalla società Euromix a r.l. per la legittima conclusione a distanza del contratto), il contratto stesso sarà ritenuto concluso a seguito di regolare (con l’utilizzo quindi del solo fax) e tempestiva (nei termini di validità della proposta indicati dall’appaltatore Euromix s.r.l.) conferma da parte del committente (cliente) dell’ordine che contenga gli elementi essenziali indicati al punto precedente (prestazione a carico dell’appaltatore -opera e/o servizio- e controprestazione a carico del committente -determinazione e pagamento del prezzo-).
2.3. Nei casi in cui il contratto non si perfezioni come indicato nei punti precedenti 2.1. e 2.2., e salvo quanto previsto dall’art. 1326 del Codice civile, solo a titolo esemplificativo, laddove il committente (cliente) abbia utilizzato un mezzo di comunicazione e/o trasmissione dati diverso da quello ritenuto valido dall’appaltatore (Euromix s.r.l.) o abbia confermato oltre il termine concesso a tal fine, il contratto si intende concluso, e quindi l’ordine accettato, solo a seguito di invio, con qualsiasi mezzo di comunicazione richiesto dagli usi commerciali (nello specifico si indica il fax), della relativa conferma dell’ordine inviata dall’appaltatore (Euromix s.r.l.) al committente (cliente).
2.4. Il contratto potrà essere accompagnato da disegni a migliore definizione della prestazione oggetto del contratto stesso, che ove specificamente controfirmati da entrambe le parti (appaltatore/Euromix s.r.l. e committente/cliente) ne costituiranno quindi parte integrante.
2.5. L’opera e/o il servizio da compiersi (realizzazione fornitura e posa) da parte dell’appaltatore (Euromix s.r.l.), a seguito della conclusione del contratto, avrà riguardo esclusivamente ai prodotti, alle prestazioni e/o servizi, e ai materiali specificatamente indicati nel testo contrattuale.
2.6. Laddove l’appaltatore (Euromix s.r.l.) nell’esecuzione del contratto dovesse adeguarsi o conformarsi alle misurazioni e ai disegni effettuati dal committente (cliente), senza aver avuto possibilità di verifica, il committente (cliente) dovrà ritenersi responsabile nel caso sia di rilevazione errata delle misure che di errata comunicazione delle stesse all’appaltatore (Euromix s.r.l.).
Resta inteso che nel caso in cui le misurazioni fossero state erroneamente rilevate dall’appaltatore (Euromix s.r.l.) o da questi comunque verificate e non corrette, quest’ultimo ne risponderà in via esclusiva.   
 
3. VARIAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO.
3.1. Qualsiasi modifica e/o variazione al contratto dovrà essere dal committente (cliente) comunicata e/o trasmessa (ai sensi del punto 2.2.) all’appaltatore (Euromix s.r.l.) per iscritto. Le modifiche e/o variazioni richieste solo oralmente, e non confermate per iscritto, non impegneranno in alcun modo l’appaltatore (Euromix s.r.l.).
3.2. Le modifiche e/o variazioni, regolarmente richieste (per iscritto), saranno valutate dall’appaltatore (Euromix s.r.l.) che, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifica e/o variazione, provvederà a confermarle o meno per iscritto unitamente alla comunicazione della variazione (aumento o diminuzione) del prezzo.
3.2.1. Il rifiuto opposto dall’appaltatore (Euromix s.r.l.) sarà legittimo tutte le volte che l’opera così come modificata, potrà risultare in base alla valutazione motivata dell’appaltatore stesso, non a regola dell’arte e/o potrà comportare una modifica della “classificazione del bene” -più precisamente delle classificazione delle caratteristiche del bene così come classificate dalla normativa comunitaria recepita dalla Legislazione italiana- dichiarata, ai sensi di legge, dall’appaltatore (Euromix s.r.l.) e, quindi, scelta dal committente (cliente).
3.2.2. Nel caso in cui, invece, l’appaltatore (Euromix s.r.l.) dovesse confermare la modifica e/o variazione richiesta, lo stesso provvederà, come detto al punto 3.2., a richiedere conferma scritta, da valersi quale accettazione, del nuovo prezzo a seguito della modifica e/o variazione.
3.3. L’appaltatore (Euromix s.r.l.) darà quindi esecuzione al contratto, come modificato e/o integrato dalla variante richiesta, solo a seguito di accettazione scritta della relativa maggiorazione e/o diminuzione di prezzo.
3.4. L’appaltatore (Euromix s.r.l.) dovrà, in ogni caso, essere tenuto indenne da qualsivoglia spesa sostenuta e corrispettivo maturato in esecuzione del contratto originario, nonché di ogni ulteriore danno patito e patiendo derivante dalla richiesta modifica e/o variazione. 
 
4. PREZZO – ACCONTO
4.1. Il prezzo concordato in contratto impegna le parti alle prestazioni (realizzazione dell’opera) e agli eventuali servizi (trasporto o spedizione e posa in opera) specificatamente indicati e descritti nel contratto stesso. I prezzi indicati dall’appaltatore (Euromix s.r.l.) sia per i beni che per i servizi devono intendersi esclusi IVA, se non diversamente indicato in contratto.
4.2. L’importo versato dal committente (cliente) all’appaltatore (Euromix s.r.l.), alla conclusione del contratto (come descritto al punto 2.CONCLUSIONE DEL CONTRATTO), e pari al 30% -oltre IVA- del prezzo totale pattuito, è da imputarsi a titolo di acconto sul maggior importo pattuito. Tale importo, come previsto dalle leggi tributarie e fiscali vigenti, verrà regolarmente fatturato, con applicazione dell’IVA.
4.3. A seguito della modifica e/o variazione del contratto (come descritto al punto 3.VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEL CONTRATTO) che comportino una maggiorazione del prezzo inizialmente concordato, il committente (cliente) verserà all’appaltatore (Euromix s.r.l.) un importo ad integrazione dell’acconto già versato all’atto della stipula del contratto; è fatto salvo qualsivoglia diverso accordo tra le parti regolarmente documentato in contratto.
L’importo da versarsi ad integrazione dovrà corrispondere alla differenza positiva tra il 30% del (nuovo) prezzo determinato a seguito della modifica e quanto effettivamente versato in precedenza a titolo di acconto. 
 
5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
5.1. Il pagamento delle prestazione fornite dall’appaltatore (Euromix s.r.l.) deve effettuarsi secondo le modalità indicate in contratto e, salvo patto contrario, presso gli uffici amministrativi dello stesso, siti in 20010 Parabiago (MI) Viale Lombardia 22.
5.2. In ogni caso, alla conclusione del contratto, è previsto il versamento, o il pagamento che dir si voglia, ad opera del committente (cliente) in favore dell’appaltatore (Euromix s.r.l.) di un importo pari al 30%, oltre IVA, del prezzo concordato, e da imputarsi a titolo di acconto sull’importo totale pattuito (vedi Punto 4. PREZZO – ACCONTO).
5.3. Ogni diverso accordo tra le parti (appaltatore/Euromix s.r.l. e committente/cliente) circa le modalità e le scadenze di pagamento del prezzo, purché risultante dal contratto, prevarrà su quanto indicato al precedente punto 5.2.
5.4. Il pagamento a mezzo titoli di credito (solo a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si ricorda che sono titoli di credito gli assegni bancari, le cambiali o tratte) saranno ammessi solo se concordati e accettati dall’appaltatore (Euromix s.r.l.) e saranno sempre intesi con la clausola “salvo buon fine”.
 
6. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEL PREZZO
6.1. In caso di inadempimento o inesatto adempimento da parte del committente (cliente) nel pagamento del prezzo così come concordato, l’appaltatore (Euromix s.r.l.) si riserva ogni facoltà di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito maturato, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi.
6.2. Qualora, le parti (appaltatore/Euromix s.r.l. e committente/cliente) abbiano previsto nel contratto il pagamento del prezzo a mezzo versamenti dilazionati nel tempo (c.d. “rate”), in caso di inadempimento o inesatto adempimento del versamento delle predette rate, l’appaltatore (Euromix s.r.l.) si riserva, valutata ogni circostanza del caso, di intimare al committente (cliente) la decadenza dal beneficio del termine concesso. Con riserva dei danni subiti e subendi.
6.3. In caso di inadempimento o inesatto adempimento da parte del committente (cliente), ai sensi dei precedenti punti 6.1. e 6.2., l’appaltatore potrà sospendere, ove ritenute sussistenti le condizioni di cui all’art. 1461 del Codice Civile, l’esecuzione di eventuali ulteriori contratti, ancora non eseguiti o in fase di esecuzione, intercorrenti col medesimo committente (cliente) e/o comunque collegati, salvo che sia prestata idonea garanzia per le prestazioni ivi dedotte. Con riserva dei danni subiti e subendi.
6.4. L’appaltatore (Euromix s.r.l.) e il committente (cliente) prendono altresì atto che, nei casi di cui ai punti che precedono ed in assenza di rilascio di idonea garanzia ai sensi del punto 6.3., l’appaltatore (Euromix s.r.l.) potrà richiedere l’adempimento dei contratti collegati o ritenere gli stessi risolti, dichiarando al committente che intende valersi della presente clausola c.d. risolutiva espressa, ai sensi e per gi effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. Con riserva dei danni subiti e subendi. 
6.5. Il ritardo nel pagamento, anche se parziale, comporterà l’applicazione degli interessi legali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005 (e, invece, l’applicazione degli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002, se parte committente è un “Professionista”, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005, o imprenditore o una pubblica amministrazione).
   
7. CONSEGNA E TERMINI
7.1. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto la sola realizzazione delle opere commissionate, con esclusione quindi del trasporto o spedizione e della messa in opera o posa in opera del bene, la consegna, se non diversamente previsto in contratto, si intende “franco fabbrica” del produttore ed è quindi adempiuta con la rimessa dell’opera al committente o a suo rappresentante o delegato a tal fine autorizzato c/o la fabbrica del produttore (Euromix s.r.l. - 20010 Parabiago (MI) viale Lombardia 22).
7.2. Il trasporto dell’opera è eseguito a cura dell’appaltatore (Euromix s.r.l.) solo se così è previsto in contratto. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche i servizi di trasporto, per il quale l’appaltatore (Euromix s.r.l.) potrà servirsi di proprio personale e propri mezzi come di vettori esterni privati, nonché di messa in opera o posa in opera dei beni commissionati, la consegna si intende, se non diversamente previsto in contratto, adempiuta:
(a) con la rimessa dell’opera c/o il luogo indicato a tal fine dal destinatario nel contratto stesso se il trasporto viene effettuato direttamente da personale dell’appaltatore;
(b) con la rimessa dell’opera al vettore, c/o il produttore (Euromix s.r.l. - 20010 Parabiago (MI) viale Lombardia 22), se il trasporto dell’opera viene effettuato da corriere/vettore esterno privato, anche imposto dal committente (cliente).
7.3. I termini di approntamento, spedizione e consegna indicati in contratto devono intendersi indicativi (approssimativi) e non essenziali, se non diversamente indicato nel contratto stesso. L’essenzialità del termine non può essere desunta da formule di stile ma deve risultare in modo esplicito dal testo contrattuale (con conseguente accettazione dell’appaltatore/Euromix s.r.l.).
7.4. Nel caso di cui al punto 7.1. (consegna “franco fabbrica” produttore) il termine di consegna si intende osservato con la comunicazione al committente (cliente) di merce pronta alla consegna.
7.5. Eventuali ritardi rispetto ai termini indicati, anche a quelli specificatamente qualificati “essenziali”, non danno diritto a indennizzi di sorta e risarcimenti del danno se non imputabili ai sensi di legge all’appaltatore o se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
 
8. MISURE - MESSA IN OPERA O POSA IN OPERA
8.1. In considerazione della indiscussa utilità e/o opportunità del rilievo di misurazioni per la corretta esecuzione del contratto, si rinvia a quanto già indicato al punto 2.6.
8.2. La messa in opera o posa in opera, al pari del trasporto, è eseguita a cura dell’appaltatore (Euromix s.r.l.) solo se così previsto in contratto.
8.3. La messa in opera o posa in opera da effettuarsi, dove prevista, a cura dell’appaltatore, potrà essere eseguita sia da personale dipendente dell’appaltatore (Euromix s.r.l.) che da prestatori d’opera incaricati dallo stesso appaltatore, e di cui ne viene assicurata l’indiscussa esperienza e competenza tecnica-professionale.
 
9. VERIFICA O COLLAUDO
9.1. Il nostro prodotto è realizzato in conformità alle normative vigenti, alle condizioni e/o standard resi noti al committente (cliente) attraverso i cataloghi e/o le brochure ed a quelle specifiche eventualmente richieste dal committente stesso e indicate in contratto.
9.2. Tutti i nostri prodotti finiti vengono sottoposti a collaudo finale prima della consegna per valutarne e garantirne l’ottimo livello qualitativo (conforme alla classificazione delle prestazioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria in materia e dichiarate dal produttore).
9.3. Premettendo che l’eventuale verifica dell’opera non è d’uso nel nostro campo, ma rappresenta una facoltà per il committente (cliente), allorquando l’oggetto del contratto comprenda il trasporto del bene o anche la messa in opera (o posa in opera), laddove il committente decidesse di effettuarla, la verifica dell’opera e della relativa posa, dovrà in ogni caso essere effettuata al più tardi entro sette giorni rispettivamente dalla consegna o messa in opera (o posa in opera).
Si precisa che la funzione essenziale dell’eventuale verifica o collaudo dell’opera è limitata all’accertamento di eventuali vizi c.d. palesi della stessa. Restano valide tutte le garanzie di legge previste al successivo art. 11 (GARANZIE).
Viene comunque riconosciuta al committente (cliente) la facoltà di richiedere altresì la verifica o collaudo del prodotto commissionato, prima della messa in opera (o posa in opera), da effettuarsi c/o la fabbrica di produzione (c/o Euromix s.r.l., viale Lombardia 22, 20010 Parabiago –MI), previa richiesta scritta, da inviarsi all’appaltatore stesso al più tardi entro sette giorni dalla conclusione del contratto.
In ogni caso le spese della verifica o collaudo in corso d’esecuzione dell’opera, le spese per l’eventuale “funzionamento” dell’opera a titolo di prova e di eventuali collaudatori sono e rimangono, come per Legge, a carico esclusivo del committente.
9.4. Nel caso invece in cui il contratto preveda la sola realizzazione del bene, l’eventuale verifica o collaudo dello stesso, laddove richiesto dal committente (cliente), dovrà necessariamente essere eseguito c/o la fabbrica di produzione (c/o Euromix s.r.l., viale Lombardia 22, 20010 Parabiago –MI), previa richiesta scritta, da inviarsi all’appaltatore (Euromix s.r.l.), al più tardi, entro sette giorni dalla conclusione del contratto stesso.
In ogni caso le spese della verifica in corso d’esecuzione dell’opera, le spese per l’eventuale “funzionamento” dell’opera a titolo di prova e di eventuali collaudatori sono e rimangono, come per Legge, a carico esclusivo del committente.
9.5. Eventuali verifiche o collaudi, richiesti dal committente (cliente) non sposteranno i termini di pagamento previsti in contratto.
9.6. Per eventuali vizi occulti vedi il successivo punto 11. GARANZIE    
 
10. TRASPORTO – RESA
10.1. Il trasporto dell’opera, qualora incluso specificatamente nel contratto quale obbligazione a carico dell’appaltatore (Euromix s.r.l.), è da intendersi comprensivo di tutti i relativi oneri accessori (solo a titolo esemplificativo si indicano: carico – fissaggio del carico – eventuale imballaggio – movimentazione dell’opera, etc.), che saranno eseguiti secondo esperienza ed usi dell’appaltatore stesso.
10.2. Se il trasporto delle opere è compreso nel contratto, tale prestazione potrà essere effettuata, se non diversamente previsto nel testo contrattuale, ad arbitrio dell’appaltatore (Euromix s.r.l.), o direttamente con propri dipendenti e propri mezzi o da questo commissionato ad un vettore.
Qualora, invece, il committente (cliente) intenda richiedere che l’appaltatore, ai fini del trasporto, si serva di uno specifico vettore, tale richiesta dovrà risultare in modo esplicito nel testo contrattuale.
Specifiche modalità di imballaggio richieste dal committente o dal vettore da questi individuato, e diverse da quelle applicate dall’appaltatore, saranno a spese del committente stesso, se non diversamente indicato in contratto. Si rinvia a quanto già indicato al punto 7.2.
10.3. Il trasporto delle opere, se non specificatamente compreso in contratto, è da intendersi a cura e spese del committente (cliente).
Si rinvia a quanto già indicato al punto 7.1. e al punto 7.4. 
 
11. GARANZIE
11.1. La Euromix s.r.l. garantisce che il proprio prodotto è conforme alle caratteristiche prescritte -con riferimento alla tipologia dei beni prodotti- dalla Legge italiana e dalle direttive europee recepite dall’ordinamento italiano.
La Euromix s.r.l. garantisce, a tal fine, un costante impegno professionale per essere sempre aggiornata.
11.2. La Euromix s.r.l. garantisce il proprio prodotto ai sensi degli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile, prestando quindi idonea garanzia per eventuali difformità e vizi dell’opera ai sensi di legge.
11.3. Garanzia legale in favore del consumatore. La Euromix s.r.l. garantisce altresì la sicurezza del proprio prodotto ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo – Parte 4, Titolo II Responsabilità per danno da prodotti difettosi).
11.4. Garanzia legale in favore del consumatore. La Euromix s.r.l. garantisce la conformità dell’opera al contratto concluso con il committente (cliente) ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo – Parte 4, Titolo III, Capo I, Conformità al contratto) per il periodo di due anni dalla consegna dell’opera.
11.5. La Euromix s.r.l. non può prestare alcuna garanzia, come in effetti non la presta, per eventuali danni che dovessero derivare dall’impiego o dall’uso improprio (impiego o uso diverso da quello appartenente alla natura del prodotto) del prodotto ad opera dell’utente o comunque per eventuali danni che non dovessero derivare da difetti del prodotto.
11.7. La Euromix s.r.l. non può prestare alcuna garanzia, come in effetti non la presta, per eventuali danni che dovessero derivare da procedure non-corrette di messa in opera o posa in opera del prodotto stesso, quando tali attività sono state eseguite da terzi soggetti, di cui l’appaltatore (Euromix s.r.l.) non debba rispondere. 
 
12. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
12.1. Qualsiasi controversia inerente l’applicazione, l’esecuzione l’interpretazione e la violazione del presente contratto resta devoluta alla giurisdizione italiana.
12.2. Il foro competente per tutte le controversie inerenti il presente contratto è determinato in base al luogo di residenza o di domicilio elettivo del committente (cliente) -qualora questi sia un consumatore- ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 06.09.2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo).
(Resta inteso invece che il foro competente per tutte le controversie inerenti il presente contratto è determinato in base ai criteri dettati dal Codice di Procedura Civile qualora il committente sia un professionista -o comunque non un consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 06.09.2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo).
 
12.3. Qualsiasi controversia inerente l’applicazione, l’esecuzione l’interpretazione e la violazione del presente contratto resta devoluta alla sola giurisdizione italiana anche nel caso in cui il committente (cliente), non qualificabile come “consumatore”, sia cittadino di un Stato appartenente alla Comunità Europea. Il foro competente per tutte le controversie inerenti il presente contratto è quindi individuato dalle parti in via esclusiva nel Tribunale di Milano. Le parti sottoscrivono per accettazione la presente clausola.
Parabiago (MI) ITALY, lì ...../...../..........
Euromix srl                                                                                                   (cliente)         …………………….
 
12.4. Per i contraenti di cittadinanza o con sede nel territorio della Confederazione Svizzera. Pactum de lege utenda. Il presente contratto e qualsiasi controversia inerente l’applicazione, l’esecuzione l’interpretazione e la violazione dello stesso resta devoluta alla sola giurisdizione italiana. Il foro competente per tutte le controversie inerenti il presente contratto è quindi individuato dalle parti in via esclusiva nel Tribunale di Milano. Le parti sottoscrivono per accettazione la presente clausola.
Parabiago (MI) ITALY, lì ...../...../..........
Euromix srl                                                                                                   (cliente)         …………………….
 
13. MARCHI
13.1. Ogni targhetta di identificazione e/o ogni altra marcatura di identificazione del prodotto e del produttore (Euromix s.r.l.), apposta o impressa sull’opera, anche in base alla vigente normativa comunitaria, non può essere rimossa o comunque alterata, se così non espressamente previsto dalla Legge.
13.2. Ogni violazione -rimozione, alterazione e/o comunque sostituzione dei dati identificativi del prodotto e del produttore (Euromix s.r.l.)- alle prescrizioni di cui al punto 13.1. potrebbe costituire anche contraffazione del marchio d’impresa “Euromix s.r.l.”, in corso di registrazione (o già registrato) e sarà, in ogni caso, perseguibile ai sensi di legge.
 
14. TUTELA DEI DATI PERSONALI
14.1. La società Euromix a r.l. ha già informato prima d’ora il committente (cliente) in merito alla normativa relativa al trattamento dei Dati Personali, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della Privacy), nonché sull’importanza di fornire i propri Dati Personali, anche ai fini dell’esatta esecuzione del contratto in essere tra le parti stesse.
14.2. La società Euromix a r.l. ha già rilasciato al committente, prima d’ora ed in forma cartacea, l’informativa di cui all’art. 13 del citato Codice della Privacy.
La società Euromix a r.l. ha già provveduto a richiedere al committente (cliente) il consenso in forma scritta al trattamento dei suoi dati Personali.
Nel rispetto dell’impegno indicato in apertura e preso nei confronti della spettabile clientela, la Euromix s.r.l. informa che le presenti clausole sono state elaborate e saranno costantemente aggiornate, su ns. esplicita richiesta, dall’Avv. Marcello Paleari, con Studio in 20135 Milano Viale Monte Nero 6, tel. 02.87384008, fax 02.87385151,
e-mail: avv.paleari@alice.it .
 


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